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Articolo 1 - Denominazione e
sede
E' costituita in Corigliano
d’Otranto, in via Carducci,8- una associazione sportiva,
ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile
denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA
AMATORI CORIGLIANO”.
Articolo 2 - Scopo
-
L'associazione è apolitica e
non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in
modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale.
-
Essa, conseguito il
riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo
e la diffusione di attività sportive connesse alla
disciplina dell’ atletica leggera, intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o
di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica della citata
disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere
l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria
di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica
della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è
altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra
indicata. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’associazione potrà svolgere attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del
caso, la gestione di un posto di ristoro.
-
L'associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
dall'elettività delle cariche associative; si deve
avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
-
L'associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti
della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni
altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà
affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della Federazione
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le
autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all'attività sportiva.
-
Costituiscono quindi parte
integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei
regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali
nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione
delle società affiliate.
-
L'associazione s’impegna a
garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e
tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è
illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di
ammissione
-
Possono far parte
dell'associazione, in qualità di soci solo le persone
fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative
che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano
richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta
morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per
irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai
principi della lealtà, della probità e della rettitudine
sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva,
con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo
e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva
della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione,
della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi
organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia
temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e
ai diritti che ne derivano.
-
Tutti coloro i quali intendono
far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su
apposito modulo.
-
La validità della qualità di
socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione
della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte
del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere
motivato e contro la cui decisione è ammesso appello
all’assemblea generale.
-
In caso di domanda di
ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
-
La quota associativa non può
essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
-
Tutti i soci maggiorenni
godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
maggiore età.
-
Al socio maggiorenne è
altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali
all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei
requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
-
La qualifica di socio dà
diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio
direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
-
I soci cessano di appartenere
all'associazione nei seguenti casi:
-
dimissione volontaria;
-
morosità protrattasi per oltre
due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota
associativa;
-
radiazione deliberata dalla
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la
sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio.
-
scioglimento dell’associazione
ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
-
Il provvedimento di radiazione
di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio
direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato a una disamina degli
addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino
alla data di svolgimento dell’assemblea.
-
L'associato radiato non può
essere più ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
-
l'assemblea generale dei soci;
-
il presidente;
-
il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
-
L'assemblea generale dei soci
è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita rappresenta
l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche
se non intervenuti o dissenzienti.
-
La convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo
da almeno la metà più uno degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative all’atto della richiesta
che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il
consiglio direttivo.
-
L’assemblea dovrà essere
convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
associati.
-
Le assemblee sono presiedute
dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua
assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei
presenti.
-
L’assemblea nomina un
segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea
con funzione elettiva in ordine alla designazione delle
cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti
con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime
cariche.
-
L’assistenza del segretario
non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia
redatto da un notaio.
-
Il presidente dirige e regola
le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
-
Di ogni assemblea si dovrà
redigere apposito verbale firmato dal presidente della
stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di
partecipazione
-
Potranno prendere parte
alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i
soli soci in regola con il versamento della quota annua e
non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati
maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco
degli associati aventi diritto di voto. Contro tale
decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi
prima dello svolgimento della stessa
-
Ogni socio può rappresentare
in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
Articolo 10 - Assemblea
ordinaria
-
La convocazione dell'assemblea
ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
-
L'assemblea deve essere
indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal
presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del
bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
-
Spetta all'assemblea
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei
regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla
vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino
nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del
precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità
assembleare
-
L'assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di
voto e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
-
L'assemblea straordinaria in
prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
-
Trascorsa un’ora dalla prima
convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia
il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto
dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile
per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - Assemblea
straordinaria
-
L’assemblea straordinaria deve
essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni
prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
-
L’assemblea straordinaria
delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari, designazione e
sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la
decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento
dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio
direttivo
-
Il consiglio direttivo è
composto da un numero variabile da tre a sette componenti,
determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed
eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il
consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il
vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto
del presidente.
-
Possono ricoprire cariche
sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione
di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei
casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e
dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza
e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una
qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno.
-
Il consiglio direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
-
In caso di parità il voto del
presidente è determinante
-
Le deliberazioni del
consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
-
Nel caso che per qualsiasi
ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare
uno o più consiglieri che non superino la metà del
consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del
consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di
votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a
condizione che abbia riportato almeno la metà delle
votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente
eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali
caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà
alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in
carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
-
Nel caso di dimissioni o
impedimento del presidente del consiglio direttivo a
svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte
dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente
che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
-
Il consiglio direttivo dovrà
considerarsi decaduto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al
verificarsi di tale evento dovrà essere convocata
immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la
nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla
gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione,
le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - Convocazione
direttivo
Il consiglio direttivo si
riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del
consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio
direttivo:
a) deliberare sulle domande di
ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle
assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta
all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto
dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali
regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di
radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f) attuare le finalità previste
dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea
dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige
l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto
dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il
presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed
in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle
deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige
i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come
tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si
incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo.
Articolo - 20 Il rendiconto
-
Il consiglio direttivo
redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che
consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il
bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva
situazione economico-finanziaria dell’associazione.
-
Il bilancio deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli associati.
-
Insieme alla convocazione
dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio
stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio
finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12
di ciascun anno.
Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono
costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dall’associazione.
Articolo 23 - Sezioni
L’assemblea, nella sessione
ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che
riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Articolo 24 - Clausola
compromissoria
Tutte le controversie insorgenti
tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno
devolute all'esclusiva competenza della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Articolo 25 - Scioglimento
1. Lo scioglimento
dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria e validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati
aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che
in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così
pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da
parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei
soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di
scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'associazione.
3. La destinazione del
patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana
Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in
subordine le norme del Codice Civile.
Corigliano d’Otranto 09 Dicembre
2006
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